Statuto

IN VIGORE DAL 1990
con successive modifiche [Assemblea Straordinaria del 20/12/2009 (*)]


| Denominazione - Sede - Scopo | Patrimonio ed Esercizio sociale | Soci |

| Organizzazione sociale | Norma pratica | Provvedimenti disciplinari |

| Mezzi finanziari | Scioglimento | Formazione Consiglio Direttivo (Soci fondatori) |


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DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

Si è costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FESTA DELLA VITA".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno - Via Urbisaglia n° 6

Art. 3

L'Associazione - apartitica ed apolitica, senza finalità di lucro - ha lo scopo di:

  1. contribuire alla promozione umana e sociale dei disabili (in particolare giovani);

  2. sensibilizzare le famiglie dei disabili ed aiutarle psicologicamente e moralmente ad affrontare le varie difficoltà che si possono presentare di volta in volta;

  3. dare la possibilità al disabile di avere una opportuna ed attrezzata sede dove potersi incontrare, socializzare e svolgere varie attività di carattere ricreativo, sportivo e culturale;

  4. avere a disposizione un mezzo di trasporto adeguato alle varie esigenze in modo da consentire al disabile di muoversi con più facilità e praticità;

  5. organizzare incontri, feste, gite; promuovere convegni, tavole rotonde e manifestazioni varie atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli Organi competenti sulle diverse problematiche del disabile e della sua famiglia;

  6. incrementare e favorire alcune forme di volontariato;

  7. informare, per quanto possibile, sulle leggi, sulle notizie mediche e sulle altre iniziative inerenti i disabili in questione.

Inoltre ha lo scopo di coordinare, agevolare e promuovere, anche collaborando con altre associazioni, enti ed organizzazioni similari a scopo civico e sociale, le attività di quanti vivono e convivono con l'handicap.

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PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;

  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Gennaio di ogni anno.

Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo al successivo.

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SOCI

Art. 6

Possono essere soci tutti i disabili che al momento del tesseramento non abbiano superato il 55° anno di età, che facciano domanda scritta accettando di rispettare il presente statuto, abbiano versato la quota associativa ed abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo.

I soci disabili che non sono in grado "di intendere e di volere" devono essere rappresentati da un genitore, da un parente o da un conoscente.

Inoltre possono essere soci tutti coloro che intendono collaborare e svolgere attività di volontariato all'interno dell'Associazione; in questo caso non ci sono limiti di età e la quota associativa è superiore a quella del disabile.

La qualità di socio dà diritto a frequentare i locali sociali ed a servirsi dei libri e delle attrezzature che vengono acquistate dal sodalizio.

Art. 7

La qualità di socio si perde per:

  1. decesso;

  2. recesso;

  3. dimissioni, accettate dal Consiglio;

  4. morosità, dichiarata dal Consiglio;

  5. radiazioni, in seguito provvedimenti disciplinari.

Art. 8

Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la richiesta sia stata presentata almeno tre mesi prima.

Art. 9

Il socio dimissionatosi che eventualmente desideri rientrare a far parte dell'Associazione è riammesso o meno a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo riunito a porte chiuse.

Art. 10

L’Associazione Festa della Vita si compone dei seguenti organi:

  1. L'Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Collegio dei probiviri.

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ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Art. 11

L’Assemblea è il massimo Organo rappresentativo e normativo dell’Associazione, essa può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno in Ascoli Piceno, anche fuori dalla sede sociale, con avviso scritto ai soci o mediante affissione all’albo dell’Associazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea può essere convocata su richiesta di uno degli altri organi o su domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 13

L’Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Il voto deve essere espresso per alzata di mano.

Art. 14

L’Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed a maggioranza dei voti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15

Hanno diritto di partecipare con voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua e con un’anzianità di almeno nove mesi dalla data di acquisizione della qualità di socio.

I soci possono farsi rappresentare da altri tesserati anche membri del Consiglio Direttivo purché con diritto di voto salva in questo caso, per l’approvazione di bilanci e delibere in merito a responsabilità di consiglieri, la loro astensione.

Ciascun socio non può esibire più di due deleghe le quali devono essere conferite per iscritto.

Art. 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Segretario.

In assenza di questi, l’Assemblea nomina un proprio Presidente che si fa assistere da un segretario e, se il caso lo ritiene necessario, da due scrutatori.

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire alla stessa. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17

L’Assemblea straordinaria è convocata con la medesima forma di quella ordinaria ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Le delibere sono valide con la stessa norma dell’Assemblea ordinaria ma con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 18

L’Amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall’Assemblea per la durata di quattro anni *.

In caso di decesso, recesso, dimissioni o radiazioni di un Consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida dell’Assemblea.

Art. 19

Il Consigliere il quale presenti le proprie dimissioni senza validamente giustificarle non può candidarsi alle successive elezioni.

Art. 20

Tutti coloro che desiderano far parte del Consiglio Direttivo devono aver compiuto il 18° anno di età, essere tesserati da almeno dodici mesi e far pervenire per iscritto la propria candidatura, presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data prevista per le votazioni.

Art. 21

Nel caso non fossero presentate candidature sufficienti a formare un lista di nove nominativi si provvede in sede di Assemblea a redigerne una nuova.

Nel voto, segreto ed effettuato mediante scheda bianca, non possono essere espresse più di nove preferenze.

Risultano eletti coloro che nella graduatoria occupano i primi nove posti; a parità di voti per un singolo posto si procede al sorteggio.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed eventuali altre cariche decise dal Consiglio stesso.

Nessun compenso spetta ai membri del suddetto Consiglio.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dal Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle sue delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le sedute sono pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti casi disciplinari; a tal scopo viene data notizia di ogni riunione mediante affissione all’albo come pure all’albo vengono affissi gli estremi del verbale di riunione.

Art. 24

Al Consiglio Direttivo compete:

  1. vigilare sulle norme statutarie;

  2. trattare, con i più ampi poteri, gli affari ordinari e straordinari dell’Associazione;

  3. agire a garanzia dell’efficienza della stessa;

  4. convocare, almeno una volta l’anno, l’Assemblea sottoponendole l’approvazione dei bilanci e di quant’altro di sua competenza;

  5. effettuare il tesseramento annuale stabilendo le rispettive quote sociali (disabile e volontario o simpatizzante);

  6. adottare eventuali provvedimenti disciplinari;

  7. esercitare tutte le altre attività e funzioni attribuitegli per legge o per statuto.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo decade per:

  1. fine mandato;

  2. voto di sfiducia del 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto;

  3. dimissioni di almeno cinque dei suoi membri.

Art. 26

A termine del mandato il Consiglio Direttivo uscente permane in carica pro-tempore fino all’elezione del nuovo Consiglio espletando le necessarie formalità.

Art. 27

Il Consigliere che cumula nell’arco del mandato tre assenze non giustificate, decade dalla carica.

Art. 28

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberanti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi; nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio stesso salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 29

I Probiviri eletti dall’Assemblea, in numero di tre e per la durata di quattro anni *, giudicano ex bono ad equo sulle controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, intervenendo anche d’ufficio e demandando per iscritto al Consiglio Direttivo l’esecuzione delle loro delibere.

Sono escluse dalla loro competenza le controversie all’interno dello stesso Consiglio.

Art. 30

In caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Probiviro, il Collegio stesso provvede alla sua sostituzione; in caso ne vengano a mancare due provvede il Consiglio Direttivo. In ogni caso è richiesta la convalida dell’Assemblea.

Art. 31

In uno stesso Organo, ad esclusione dell’Assemblea, non possono esservi due membri appartenenti allo stesso nucleo familiare o legati da rapporti di parentela.

Art. 32

Le cariche non sono cumulabili.

 

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NORMA PRATICA

Art. 33

In caso di partecipazione ad incontri, feste, gite, etc. dove ci fossero delle limitazioni di posti o problemi organizzativi diversi, le Circolari-Invito sono inviate solo ai soci disabili, i quali possono farsi accompagnare da un genitore o da un conoscente possibilmente socio.

In tutti gli altri casi (cene sociali, riunioni ed altre iniziative) sono invitati tutti i soci in regola con il tesseramento.

In ogni caso coloro che ricevono l’invito tramite le suddette Circolari sono tenuti a rispettare le disposizioni e quant’altro in esse riportate.

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34

I soci che:

  1. tengono un comportamento scorretto in occasione di feste, incontri, manifestazioni varie, ripetuto e tale da disturbare il normale andamento delle stesse o che pregiudichi l’immagine dell’Associazione;

  2. assumono atteggiamenti od iniziative tali da diminuire l’efficienza dell’Associazione o comprometterne il prestigio;

  3. rifiutino di rispettare, in tutto o in parte, il presente statuto;

incorrono nelle seguenti sanzioni:

  1. rimprovero ufficiale con diffida;

  2. inibizioni delle cariche sociali per un periodo di due anni con perdita della carica se ricoperta;

  3. radiazione dall’albo dei soci.

Il provvedimento - su iniziativa del Consiglio o, se relativo ad un suo membro, del Collegio dei Probiviri - viene comunicato per iscritto al socio in questione che può, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, addurre sempre per iscritto le proprie argomentazioni a difesa.

Decorso tale termine l’Organo competente convoca, per esaminare il caso, il socio che può farsi assistere da altri tesserati in numero massimo di due.

Nel caso in cui il socio non faccia pervenire scritti entro il predetto termine e nemmeno si presenti alla convocazione, l’Organo competente lo considera "non interessato" e procede, senza altro indugio, alla disamina del caso adottando eventualmente una sanzione che viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Associazione.

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MEZZI FINANZIARI

Art. 35

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;

  2. dall’utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;

  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

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SCIOGLIMENTO

Art. 36

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, validamente con la partecipazione di almeno tre quarti dei tesserati aventi diritto di voto.

Nella stessa Assemblea si procede alla nomina del o dei liquidatori.

Art. 37

Il patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento è devoluto, dopo avere detratto eventuali spese, in beneficenza ad ente similare, da indicare in Assemblea.

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FORMAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (Soci fondatori) - (Vedi attuale Organigramma)

 

Carica sociale

Nominativo

Presidente

Ficerai Giovanni

Vice - Presidente

Rozzi Costantino

Segretario

Valenti Franco

Consigliere

Filippini Massimo

Consigliere

Gaspari Emidio

Consigliere

Fulvi Giancarla

Consigliere

Castellano Luigina

Consigliere

Marozzi Mario V.

Consigliere

Vittori Giovanni

 

 


 

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