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VIGORE DAL 1990 | Denominazione - Sede - Scopo | Patrimonio ed Esercizio sociale | Soci | | Organizzazione sociale | Norma pratica | Provvedimenti disciplinari | | Mezzi finanziari | Scioglimento | Formazione Consiglio Direttivo (Soci fondatori) | Per scaricare la versione stampabile andare su "Area Downloads" Art. 1 Si è costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE FESTA DELLA VITA". Art. 2 L'Associazione ha sede in Ascoli Piceno - Via Urbisaglia n° 6 L'Associazione - apartitica ed apolitica, senza finalità di lucro - ha lo scopo di:
Inoltre ha lo scopo di coordinare, agevolare e promuovere, anche collaborando con altre associazioni, enti ed organizzazioni similari a scopo civico e sociale, le attività di quanti vivono e convivono con l'handicap. | Inizio pagina |
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Art. 5 L'esercizio finanziario si chiude al 31 Gennaio di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo relativo al successivo. | Inizio pagina |
Art. 6 Possono essere soci tutti i disabili che al momento del tesseramento non abbiano superato il 55° anno di età, che facciano domanda scritta accettando di rispettare il presente statuto, abbiano versato la quota associativa ed abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo. I soci disabili che non sono in grado "di intendere e di volere" devono essere rappresentati da un genitore, da un parente o da un conoscente. Inoltre possono essere soci tutti coloro che intendono collaborare e svolgere attività di volontariato all'interno dell'Associazione; in questo caso non ci sono limiti di età e la quota associativa è superiore a quella del disabile. La qualità di socio dà diritto a frequentare i locali sociali ed a servirsi dei libri e delle attrezzature che vengono acquistate dal sodalizio. Art. 7 La qualità di socio si perde per:
Art. 8 Il recesso del socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la richiesta sia stata presentata almeno tre mesi prima. Art. 9 Il socio dimissionatosi che eventualmente desideri rientrare a far parte dell'Associazione è riammesso o meno a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo riunito a porte chiuse. Art. 10 LAssociazione Festa della Vita si compone dei seguenti organi:
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Art. 11 LAssemblea è il massimo Organo rappresentativo e normativo dellAssociazione, essa può essere ordinaria o straordinaria. Art. 12 LAssemblea ordinaria si riunisce almeno una volta lanno in Ascoli Piceno, anche fuori dalla sede sociale, con avviso scritto ai soci o mediante affissione allalbo dellAssociazione contenente lordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per ladunanza. LAssemblea può essere convocata su richiesta di uno degli altri organi o su domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Art. 13 LAssemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dellAssociazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri e su tutto quantaltro a lei demandato per legge o per statuto. Il voto deve essere espresso per alzata di mano. Art. 14 LAssemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con lintervento di metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed a maggioranza dei voti; in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti. Art. 15 Hanno diritto di partecipare con voto allAssemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua e con unanzianità di almeno nove mesi dalla data di acquisizione della qualità di socio. I soci possono farsi rappresentare da altri tesserati anche membri del Consiglio Direttivo purché con diritto di voto salva in questo caso, per lapprovazione di bilanci e delibere in merito a responsabilità di consiglieri, la loro astensione. Ciascun socio non può esibire più di due deleghe le quali devono essere conferite per iscritto. Art. 16 LAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal Segretario. In assenza di questi, lAssemblea nomina un proprio Presidente che si fa assistere da un segretario e, se il caso lo ritiene necessario, da due scrutatori. Il Presidente dellAssemblea verifica la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire alla stessa. Delle riunioni dellAssemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Art. 17 LAssemblea straordinaria è convocata con la medesima forma di quella ordinaria ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e delibera sulle modificazioni dellatto costitutivo e sulleventuale scioglimento dellAssociazione. Le delibere sono valide con la stessa norma dellAssemblea ordinaria ma con una maggioranza di due terzi dei presenti. Art. 18 LAmministrazione dellAssociazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dallAssemblea per la durata di quattro anni *. In caso di decesso, recesso, dimissioni o radiazioni di un Consigliere il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida dellAssemblea. Art. 19 Il Consigliere il quale presenti le proprie dimissioni senza validamente giustificarle non può candidarsi alle successive elezioni. Art. 20 Tutti coloro che desiderano far parte del Consiglio Direttivo devono aver compiuto il 18° anno di età, essere tesserati da almeno dodici mesi e far pervenire per iscritto la propria candidatura, presso la sede sociale, almeno cinque giorni prima della data prevista per le votazioni. Art. 21 Nel caso non fossero presentate candidature sufficienti a formare un lista di nove nominativi si provvede in sede di Assemblea a redigerne una nuova. Nel voto, segreto ed effettuato mediante scheda bianca, non possono essere espresse più di nove preferenze. Risultano eletti coloro che nella graduatoria occupano i primi nove posti; a parità di voti per un singolo posto si procede al sorteggio. Art. 22 Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed eventuali altre cariche decise dal Consiglio stesso. Nessun compenso spetta ai membri del suddetto Consiglio. Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri o dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle sue delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le sedute sono pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti casi disciplinari; a tal scopo viene data notizia di ogni riunione mediante affissione allalbo come pure allalbo vengono affissi gli estremi del verbale di riunione. Art. 24 Al Consiglio Direttivo compete:
Art. 25 Il Consiglio Direttivo decade per:
Art. 26 A termine del mandato il Consiglio Direttivo uscente permane in carica pro-tempore fino allelezione del nuovo Consiglio espletando le necessarie formalità. Art. 27 Il Consigliere che cumula nellarco del mandato tre assenze non giustificate, decade dalla carica. Art. 28 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente lAssociazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura lesecuzione dei deliberanti dellAssemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi; nei casi durgenza può esercitare i poteri del Consiglio stesso salvo ratifica di questo alla prima riunione. Art. 29 I Probiviri eletti dallAssemblea, in numero di tre e per la durata di quattro anni *, giudicano ex bono ad equo sulle controversie tra associati e tra questi e lAssociazione o suoi Organi, intervenendo anche dufficio e demandando per iscritto al Consiglio Direttivo lesecuzione delle loro delibere. Sono escluse dalla loro competenza le controversie allinterno dello stesso Consiglio. Art. 30 In caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Probiviro, il Collegio stesso provvede alla sua sostituzione; in caso ne vengano a mancare due provvede il Consiglio Direttivo. In ogni caso è richiesta la convalida dellAssemblea. Art. 31 In uno stesso Organo, ad esclusione dellAssemblea, non possono esservi due membri appartenenti allo stesso nucleo familiare o legati da rapporti di parentela. Art. 32 Le cariche non sono cumulabili.
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Art. 33 In caso di partecipazione ad incontri, feste, gite, etc. dove ci fossero delle limitazioni di posti o problemi organizzativi diversi, le Circolari-Invito sono inviate solo ai soci disabili, i quali possono farsi accompagnare da un genitore o da un conoscente possibilmente socio. In tutti gli altri casi (cene sociali, riunioni ed altre iniziative) sono invitati tutti i soci in regola con il tesseramento. In ogni caso coloro che ricevono linvito tramite le suddette Circolari sono tenuti a rispettare le disposizioni e quantaltro in esse riportate. | Inizio pagina |
Art. 34 I soci che:
Il provvedimento - su iniziativa del Consiglio o, se relativo ad un suo membro, del Collegio dei Probiviri - viene comunicato per iscritto al socio in questione che può, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, addurre sempre per iscritto le proprie argomentazioni a difesa. Decorso tale termine lOrgano competente convoca, per esaminare il caso, il socio che può farsi assistere da altri tesserati in numero massimo di due. Nel caso in cui il socio non faccia pervenire scritti entro il predetto termine e nemmeno si presenti alla convocazione, lOrgano competente lo considera "non interessato" e procede, senza altro indugio, alla disamina del caso adottando eventualmente una sanzione che viene resa pubblica mediante affissione allalbo dellAssociazione. | Inizio pagina |
Art. 35 Le entrate dellAssociazione sono costituite:
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Art. 36 Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallAssemblea straordinaria dei soci, validamente con la partecipazione di almeno tre quarti dei tesserati aventi diritto di voto. Nella stessa Assemblea si procede alla nomina del o dei liquidatori. Art. 37 Il patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento è devoluto, dopo avere detratto eventuali spese, in beneficenza ad ente similare, da indicare in Assemblea. | Inizio pagina |
FORMAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO (Soci fondatori) - (Vedi attuale Organigramma)
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